vademecum gruppo siluro italia

ALLA LUCE DI FATTI PURTROPPO GIA’ PIU’ VOLTE ACCADUTI,  IL GSI SI E’ IMPEGNATO A REALIZZARE UN VADEMECUM NEL MALAUGURATO CASO IN CUI QUALCUNO VI OBBLIGASSE AD UCCIDERE LA VOSTRA CATTURA

Premessa:

L’attuale gestione delle acque, ed in particolare del fenomeno alloctonia, espone il pescatore sportivo a rischi di natura penale.

Essendo impossibile ottemperare al dettato del atr. 27 della D.R. n. 3544 del 27/7/93, ecco alcuni tipologie di comportamento da assumere in occasione di reimmissione di alloctoni.

Il divieto di reimmissione di alloctoni (D.R. 1574/93/96 e D.R. n. 3544 del 27/7/93), prevede il loro concentramento in siti idonei al contenimento (bacini di stoccaggio e centri di raccolta).

Qualora vi troviate a pescare nel territorio di province che non siano dotate di tali strutture (l’unica era Modena, ma è stata riconvertita) potete rifiutarvi di pagare il verbale facendo ricorso attraverso le norme sullo smaltimento di rifiuti di origine animale (carcasse organiche) in quanto l’eliminazione diversa da quella del bacino espone il pescatore a reati in materia ambientale più gravi della sanzione amm.va prevista dalle leggi di pesca.

Da cui se il personale addetto alla vigilanza propone metodi alternativi di smaltimento potete appellarvi alle seguenti norme (è solo una parte delle norme a tema, ma sono quelle più efficaci, e già sentenziate per eventuali ricorsi):

Il personale vi dice di sotterrare, buttarlo morto in acqua, abbandonarlo sulla riva;

DLgs. 372/1999 AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA
Art. 2.
Definizioni
Rif. 2° comma

2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita’ dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

Sicuramente una carcassa biologica rientra nella definizione di “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze…., nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita’ dell’ambiente….”

Il personale vi dice di bruciarlo;

d.l.vo508/92

Tale procedura è applicabile solo ai sensi del D.L.vo 508/92.
Al riguardo , in considerazione del fatto che le carcasse di animali famigliari provenienti da ambulatori veterinari possono contenere sostanze farmacologicamente attive derivanti da cure pregresse o usate per la soppressione eutanasica, oltre che per ovvi motivi etici , si ricorda che le stesse non possono essere destinate ai già citati impianti, bensì eliminate secondo le procedure* previste dai commi 3 e 4 dell’art 4 del D.L.vo 508/92. (pertanto un pesce proveniente da un ambiente fortemente inquinato, e potenzialmente contaminato da agenti ignoti, rientra in questa categoria); inoltre tenete presente che, sempre a norma del citato decreto sia la termodistruzione o infossamento va fatto previa autorizzazione S.I.P. e S.V. area C e solo previo parere preventivo del geologo.

Il personale vi dice di portarlo in discarica;

Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti: non prevede l’immissione di carcasse animali da parte di privati.

Il personale vi dice di lasciarlo morire d’asfissia o di colpirlo mentre è ancora vivo, il personale vi dice di ucciderlo immediatamente o si propone di farlo lui;Il personale non può obbligarvi in nessun modo all’uccisione immediata del pescato; la “detenzione” in vivo dell’alloctono (nassa, cordino, etc.) non rientra nei modus sanzionati dalla norma quadro in quanto previene la successiva reimissione, ma il fatto di detenerlo sul luogo di pesca, durante l’azione di pesca, non altera la finalità della norma (potete tenerlo in vivo e nessuno può obbligarvi ad ucciderlo su comando).

“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
“La norma non tutela l’animale in quanto tale, ma il sentimento verso lo stesso, quindi io (ipotetico) potrei essere “risentito” dal commettere, senza una mia specifica volontà, un atto di violenza verso un animale, in quanto potrei non ravvisarne la “necessità”.

Tenete però presente il dettato dell’art.19 ter:
“Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Nell’istante in cui io non intendo “nutrirmi” con il frutto della mia pesca, e non svolgendo un’attività commerciale, bensì sportiva, posso eludere la disposizione essendo la finalità diversa.

In conclusione (parziale) non opponetevi mai alla verbalizzazione e nel riquadro dedicato alle “dichiarazioni” fate scrivere il riferimento normativo e la motivazione del vostro rilascio cioè “mancanza di strutture di contenimento previste dalle leggi regionali (D.R. 1574/93/96 e D.R. n. 3544 del 27/7/93)”, se invece siete al di fuori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto applicate la dicitura “impossibilità di smaltimento contemplato dal DLgs. 372/1999 AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA”, o dichiaratele entrambe.

La modulistica e lo “stile” dei verbali in uso alle singole sedi fipsas (pur se realizzati su disposizioni provinciali) sono tutti invalidabili per difetto di forma, essendo mancanti della parte relativa alle procedure di ricorso ed autorità a cui presentarlo (non è il presidente della provincia, bensì il Sindaco o il Giudice di Pace), tenetelo presente.

Firmato

il Basco